INPS: Quadro RR Redditi 2026, contributi artigiani e commercianti
L'INPS con Circolare 62/2026 illustra la compilazione del Quadro RR per i contributi artigiani, commercianti e Gestione Separata per Redditi 2026.
Cosa cambia in concreto
La presente circolare dell'INPS, numero 62 del 27 maggio 2026, fornisce istruzioni dettagliate per la compilazione del Quadro RR del modello "Redditi 2026-PF". L'obiettivo è guidare i contribuenti nell'esatto versamento dei contributi dovuti per l'anno 2025 (a saldo) e per l'anno 2026 (in acconto).
Le disposizioni riguardano le seguenti categorie di lavoratori iscritti alle gestioni speciali dell'INPS:
- Artigiani e Commercianti: iscritti alle Gestioni speciali.
- Lavoratori Autonomi: iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Il Quadro RR è lo strumento fiscale attraverso il quale vengono dichiarati e versati i contributi previdenziali dovuti da queste categorie.
A chi si applica e scadenze
La circolare si applica a tutti gli iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciale, nonché ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS.
La corretta compilazione del Quadro RR del modello "Redditi 2026-PF" è essenziale per adempiere agli obblighi contributivi relativi:
- Saldo 2025: versamento dei contributi dovuti per l'anno 2025.
- Acconto 2026: versamento dei contributi dovuti per l'anno 2026.
Le scadenze specifiche per il versamento dei contributi (sia saldo 2025 che acconto 2026) dovranno essere rispettate secondo quanto indicato nella normativa fiscale vigente e nelle comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate.
Cosa fare adesso
È fondamentale che i soggetti interessati prendano visione della Circolare INPS n. 62 del 27 maggio 2026. Si raccomanda di consultare attentamente le istruzioni fornite per la compilazione del Quadro RR del modello "Redditi 2026-PF".
In caso di dubbi o per una corretta pianificazione fiscale, si consiglia di rivolgersi a un professionista abilitato (consulente del lavoro, commercialista) o agli uffici competenti dell'INPS.